Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime[Nota1].
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti[Nota2].
[Nota1]Con D.M. 5 agosto 1994. Uff. 19 agosto 1994, n. 193) sono stati determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.
[Nota2]Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.